Cari amici ed amiche.
I Comuni sono in grosse difficoltà e stanno fallendo.
Ora, va bene prendersela con le amministrazioni incapaci e che fanno spese folli.
Però, anche i cittadini comuni hanno una grave colpa.
Infatti, essi hanno votato nel referendum del 16 giugno 2011, quello sull'acqua pubblica.
Questo referendum era stato voluto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle che volevano abrogare il "Decreto Ronchi".
Purtroppo, sappiamo tutti che in quel referendum hanno vinto i sì e parti importanti di quel decreto sono state abrogate.
I cittadini sono stati spaventati da questi partiti e movimenti (che avevano proposto il referendum) e si sono fatti abbindolare.
Pensate, i promotori del referendum hanno detto (addirittura) che sarebbe stata tolta l'acqua ai cittadini.
Oggi, noi ne stiamo pagando il prezzo.
La gestione dell'acqua resta in mano ad aziende pubbliche ed i Comuni devono farsi carico di tutti gli oneri.
Non solo vi è questo ma vi è anche il fatto che queste aziende diventino il luogo in cui piazzare i politici "trombati", ossia non eletti.
Quindi, queste aziende sono "fabbriche di poltrone" per politici non eletti che fanno lauti guadagni sulle spalle dei cittadini.
Questi ultimi, quindi, dovrebbero prendersela con il centrosinistra ed il Movimento 5 Stelle, che hanno voluto il referendum, e con loro stessi, che hanno votato sì, come un "popolo bue".
Se oggi i Comuni sono in difficoltà, la colpa è anche dei cittadini che non vogliono pagare le tasse ma che poi pretendono di avere dalle pubbliche istituzioni ogni servizio.
Cordiali saluti.
The Liberty Bell of Italy, una voce per chi difende la libertà...dalla politica alla cultura...come i nostri amici americani, i quali ebbero occasione di udire la celebre campana di Philadelphia nel 1776, quando fu letta la celeberrima Dichiarazione di Indipendenza. Questa è una voce per chi crede nei migliori valori della nostra cultura.
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Il mio libro, in collaborazione con Morris Sonnino
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Il peggio della politica continua ad essere presente
Ringrazio un caro amico di questa foto.
non sarebbe un caso di dare un calcio nel sedere e di non votare più quei partiti (tra cui anche il pdl) che collocano i trombati su quelle poltrone?
RispondiEliminaInfatti che la privatizzazione non fosse la soluzione si è visto laddove le tariffe erano triplicate (vedi forse bologna o qualche città della provincia). Purtroppo le privatizzazioni in italia sono fatte appunto all'italiana e la storia ha detto che tranne i telefoni ci sono stati solo fallimenti.
Ma tanto già so che ho espresso 3 pensieri e tu non mi risponderai su nessuno dei 3. Se è così non mi pubblicare.
Saluti.
Le privatizzazioni avrebbero tolto ai Comuni parecchi pesi economici.
RispondiEliminaTra l'altro, avrebbero anche creato la concorrenza.
Riguardo ai politici trombati, vorrei vedere cosa farebbero i "grillini".
Io penso che farebbero la stessa cosa.
1-se ho parlato di privatizzazioni all'italiana è chiaro che non ci sarebbe stata concorrenza, infatti questa è la ragione dei fallimenti delle privatizzazioni italiane e sicuramente sarebbe accaduto anche coi servizi pubblici locali. E sai perché?Perché a farle sono proprio quei partiti che collocano i politici trombati i quali vedono nelle privatizzazioni non un modo per migliorare i servizi ma esclusivamente per far fare un affare ai loro amici.
RispondiEliminaSolo coi telefoni si è assicurata concorrenza ed infatti vedi gli ottimi risultati. Ma è un 'eccezione: la regola è autostrade, trenitalie ecc...ove il servizio stato affidato ad un unico operatore. Bello privatizzare così eh!?una pacchia per chi esercita il servizio! Ed infatti proprio così era capitato per la privatizzazione dell'acqua: affidata ad un unico operatore questi faceva il bello e il cattivo tempo visto che non aveva concorrenti. Capito fucilone come funziona? Anch'io sono favorevole alle privatizzazioni ma non a quelle all'italiana quindi tra i due mali (acqua pubblica o acqua privata) scelgo quello minore: acqua pubblica.
Riguardo ai grillini non puoi dire "penso che farebbero la stessa cosa". Si giudica chi ha collocato politici trombati, non chi potrebbe farlo...che modo di ragionare è questo?
Saluti.
PS: per la prima volta hai risposto in modo pertinente. L'invito vale anche stavolta: se non ti va di rispondere così preferirei non essere pubblicato...sempre per una questione di buona educazione.
PPS:vedi i toni come si smorzano quando si considera l'interlocutore? Come vedi sei tu che provochi lo scontro, non per le tue idee ma per il tuo modo di fare.
Peccato (per te) che il Decreto Ronchi avrebbe evitato le cose di cui hai parlato.
RispondiEliminaPerché cosa prevedeva il decreto ronchi?forse l'affidamento a più operatori?Se sì dammene la prova.
RispondiEliminaQuesto è il testo dell'articolo 15 del "Decreto Ronchi, quello che tratta l'acqua:
RispondiElimina"Art. 15.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133...
sono apportate le seguenti modificazioni:
RispondiEliminaa) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
RispondiElimina3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
RispondiEliminac) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e' sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) e' soppressa.
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.".
sì signore, ma proprio sulla base dell'art. 23bis in alcuni comuni l'acqua è stata privatizzata e le tariffe sono aumentate dovunque quando non addirittura triplicate (non mi ricordo se è il comune di bologna o qualcuno di provincia).
RispondiEliminaQuindi il discorso che io faccio è un altro: io sono favorevole alle privatizzazioni, purché non le facciano i politici italiani! capito?!?!!?
Qui da noi, l'acqua è pubblica e le tariffe aumentano!
RispondiEliminaDunque, il tuo ragionamento è lettera morta!