Nell'edizione del 21 dicembre 2011 de "Il Foglio" è comparso questo articolo che è stato ripreso dal sito "La Zona di Frontiera".
L'amica Angela Piscitelli l'ha messo su Facebook.
Esso è una proposta di legge costituzionale che prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.
L'articolo recita:
"Articolo 1 - L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 83 – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.”
Articolo 2 - All’articolo 84, primo comma, della Costituzione le parole: “cinquant’anni” sono sostituite con le seguenti: “quarant’anni”.
Articolo 3 - L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 85 – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno prima che scada il mandato, indice l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti delle giunte regionali, presidenti di province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge. E’ eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data della elezione. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale, i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici”.
Articolo 4 - Il secondo comma dell’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: “In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento”.
Articolo 5 - L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 88 – Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere”.
Articolo 6 - L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 89 – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo”.
Articolo 7 - L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 92 – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri”. Agli articoli 93, 95 e 96 le parole: “Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Primo ministro”.
Articolo 8 - All’articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: “I regolamenti delle Camere definiscono lo statuto dell’Opposizione con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia”.".
Del resto, in altri Paesi (come Stati Uniti e Francia) il Presidente della Repubblica è eletto dal popolo e non dal Parlamento.
Oggi noi stiamo assistendo ad una cosa molto grave.
La gente si sta scollando sempre più dalla politica e dalle istituzioni.
Allo stesso tempo, la gente vuole essere partecipe alla vita politica del nostro Paese.
Ciò può essere pericoloso perché può portare anche a forme di violenza.
Per questo, io ritengo che sarebbe ora di rivedere le isituzioni non solo come forma di Stato (che va riformata in senso federale) ma anche come forma di governo, passando da quella parlamentare a quella presidenziale.
Qualcuno mi accuserà di "populismo".
A me non importa.
Se io sono un "populista" , allora gli Stati Uniti d'America e la Francia sono Paesi hanno una mentalità populista.
Un presidente della Repubblica eletto dal popolo può rappresentare al meglio il popolo e può essere realmente partecipe alla vita politica delle istituzioni, cosa che oggi.
Oggi, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento.
Formalmente, non ha alcun potere, poiché ha il ruolo di garante della Costituzione, ma può non promulgare le leggi che escono dal Parlamento.
La legge non firmata torna alle Camere del Parlamento, ove rischia di rimanervi.
Ciò è paradossale.
Inoltre, c'è un sistema farraginoso in cui il Presidente del Consiglio (Primo Ministro) è nominato dal Presidente della Repubblica e (di fatto) può solo dirigere l'azione del Governo.
Quest'ultimo è debole e si trova tra "l'incudine ed il martello", tra il Presidente della Repubblica (che può non firmare le leggi) ed il Parlamento, che può farlo cadere, togliendogli la fiducia.
E' logico che, con l'attuale situazione politica, questo sistema non funzioni più.
Esso andava bene nella I Repubblica, durante quel clima di "grande compromesso" tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.
Oggi, sebbene qualcuno abbia delle velleità di rifondazione della Democrazia Cristiana, questo sistema non c'è più.
Quindi, serve una nuova strada.
Cordiali saluti.
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