Qui sotto vi è il testo del disegno di legge che i "grillini" volevano presentare:
"Onorevoli Colleghi!
Da molto tempo, nel nostro Paese, è nato, ed è tuttora in corso, un dibattito orientato a riscrivere la disciplina vigente sull'acquisto della cittadinanza italiana, che riconosca tale diritto non solo ed esclusivamente per un fatto di «sangue». È un fatto innegabile che lo jus sanguinis concepisca la nazionalità alla stregua di un gene che si trasmette per via ereditaria e non per partecipazione quotidiana a una società. La presente proposta di legge amplia le condizioni e i requisiti per l'acquisto, per nascita, della cittadinanza italiana, quale misura di integrazione positiva, idonea a produrre inclusione sociale, e di riconoscimento del percorso di radicamento avviato nel nostro territorio dalle persone di origine straniera che vi sono nate, che stabilmente vi abitano e che intendono, con pari diritti e doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica del nostro Paese.
Consideriamo opportuno che il nostro Paese contribuisca a sollecitare l'apertura di un dibattito europeo che abbia l'obiettivo di uniformare la materia dell'immigrazione, dell'asilo e del riconoscimento della cittadinanza.
Il testo che sottoponiamo alla vostra attenzione rende possibile l'acquisto della cittadinanza italiana a chi nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno vi risieda legalmente da non meno di tre anni o da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da non meno di un anno.
Introduciamo, altresì, un riconoscimento dell'impegno scolastico dei minori nati o entrati in Italia mediante l'acquisto della cittadinanza previa dimostrazione dell'integrazione per meriti scolastici.
Instancabilmente, molte autorevoli voci, per qualità e quantità, si sono levate e si levano per richiamare la classe politica a guardare alle condizioni in cui si trovano a crescere e vivere le nuove generazioni di immigrati, inclusi i bambini e gli adolescenti, ancora legalmente stranieri, nonostante i progetti stabili di vita dei loro genitori, nonostante qui siano nati, si siano formati e abbiano acquisito la nostra cultura.
Paradossale o quanto meno contraddittorio risulta, in proposito, il riconoscimento della cittadinanza agli oriundi in forza di una goccia di sangue, a milioni di stranieri, nel senso di estranei, che probabilmente non parlano italiano, non sono mai stati nel nostro Paese né hanno alcuna intenzione di viverci.
Sono circa 300.000 gli stranieri che ogni anno entrano nel nostro Paese e che per la gran parte vi rimangono stabilmente. È lo stesso numero di italiani che, negli anni cinquanta, lasciavano il nostro Paese per emigrare all'estero.
Negli ultimi anni, sono state presentate decine di progetti di legge, diversi dei quali frutto di iniziative popolari, di campagne pubbliche, di corali e accorati appelli, testimoniati da centinaia di migliaia di firme, per una reazione parlamentare, e per una decisione politica.
1. In attesa della riforma della disciplina dell'immigrazione e di un intervento normativo organico in materia di asilo che diano effettiva applicazione ai princìpi dell'articolo 10 della Costituzione, la presente legge dispone l'ampliamento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, quale misura di integrazione positiva, idonea a produrre inclusione sociale, e il riconoscimento del percorso di radicamento avviato nel territorio nazionale dalle persone di origine straniera che vi sono nate e stabilmente vi abitano e intendono, con pari diritti e doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica italiana.
1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno vi risiede legalmente da non meno di tre anni;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da non meno di un anno»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista con la dichiarazione in tale senso espressa all'ufficiale dello stato civile dal genitore o da chi esercita la potestà parentalesecondo l'ordinamento del Paese di origine, da trascrivere nell'atto di nascita.
1-ter. Dal raggiungimento della maggiore età il soggetto di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 può rinunciare alla cittadinanza italiana, se è in possesso di altra cittadinanza. Nel caso in cui non sia stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 1-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del medesimo comma 1 acquistano la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione in tale senso espressa all'ufficiale dello stato civile».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tal senso all'ufficiale dello stato civile.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato in Italia o che vi è entrato entro il compimento del quinto anno di età e che vi ha risieduto legalmente fino al compimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dal compimento della maggiore età.
2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi è entrato entro il quinto anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino.
2-ter. Lo straniero entrato in Italia entro il compimento del decimo anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria e secondaria di primo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino.
2-quater. Lo straniero entrato in Italia entro il compimento del diciottesimo anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione secondaria di primo grado e secondaria superiore ovvero un corso di istruzione secondaria di primo grado e un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino.
2-quinquies. Per i soggetti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater l'acquisto della cittadinanza italiana è dichiarato, nel caso di minori, all'ufficiale dello stato civile dal genitore o da chi esercita la potestà parentale secondo l'ordinamento del Paese di origine.
2-sexies. Dal raggiungimento della maggiore età i soggetti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza o, nel caso in cui non sia stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 2-quinquies, acquistarla con una dichiarazione in tale senso espressa all'ufficiale dello stato civile».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 4, commi da 2 a 2-sexies, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dal comma 1 del presente articolo, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tale senso all'ufficiale dello stato civile.".
Consideriamo opportuno che il nostro Paese contribuisca a sollecitare l'apertura di un dibattito europeo che abbia l'obiettivo di uniformare la materia dell'immigrazione, dell'asilo e del riconoscimento della cittadinanza.
Il testo che sottoponiamo alla vostra attenzione rende possibile l'acquisto della cittadinanza italiana a chi nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno vi risieda legalmente da non meno di tre anni o da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da non meno di un anno.
Introduciamo, altresì, un riconoscimento dell'impegno scolastico dei minori nati o entrati in Italia mediante l'acquisto della cittadinanza previa dimostrazione dell'integrazione per meriti scolastici.
Instancabilmente, molte autorevoli voci, per qualità e quantità, si sono levate e si levano per richiamare la classe politica a guardare alle condizioni in cui si trovano a crescere e vivere le nuove generazioni di immigrati, inclusi i bambini e gli adolescenti, ancora legalmente stranieri, nonostante i progetti stabili di vita dei loro genitori, nonostante qui siano nati, si siano formati e abbiano acquisito la nostra cultura.
Paradossale o quanto meno contraddittorio risulta, in proposito, il riconoscimento della cittadinanza agli oriundi in forza di una goccia di sangue, a milioni di stranieri, nel senso di estranei, che probabilmente non parlano italiano, non sono mai stati nel nostro Paese né hanno alcuna intenzione di viverci.
Sono circa 300.000 gli stranieri che ogni anno entrano nel nostro Paese e che per la gran parte vi rimangono stabilmente. È lo stesso numero di italiani che, negli anni cinquanta, lasciavano il nostro Paese per emigrare all'estero.
Negli ultimi anni, sono state presentate decine di progetti di legge, diversi dei quali frutto di iniziative popolari, di campagne pubbliche, di corali e accorati appelli, testimoniati da centinaia di migliaia di firme, per una reazione parlamentare, e per una decisione politica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attesa della riforma della disciplina dell'immigrazione e di un intervento normativo organico in materia di asilo che diano effettiva applicazione ai princìpi dell'articolo 10 della Costituzione, la presente legge dispone l'ampliamento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, quale misura di integrazione positiva, idonea a produrre inclusione sociale, e il riconoscimento del percorso di radicamento avviato nel territorio nazionale dalle persone di origine straniera che vi sono nate e stabilmente vi abitano e intendono, con pari diritti e doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica italiana.
Art. 2.
1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno vi risiede legalmente da non meno di tre anni;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da non meno di un anno»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista con la dichiarazione in tale senso espressa all'ufficiale dello stato civile dal genitore o da chi esercita la potestà parentalesecondo l'ordinamento del Paese di origine, da trascrivere nell'atto di nascita.
1-ter. Dal raggiungimento della maggiore età il soggetto di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 può rinunciare alla cittadinanza italiana, se è in possesso di altra cittadinanza. Nel caso in cui non sia stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 1-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del medesimo comma 1 acquistano la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione in tale senso espressa all'ufficiale dello stato civile».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tal senso all'ufficiale dello stato civile.
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato in Italia o che vi è entrato entro il compimento del quinto anno di età e che vi ha risieduto legalmente fino al compimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dal compimento della maggiore età.
2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi è entrato entro il quinto anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino.
2-ter. Lo straniero entrato in Italia entro il compimento del decimo anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria e secondaria di primo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino.
2-quater. Lo straniero entrato in Italia entro il compimento del diciottesimo anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione secondaria di primo grado e secondaria superiore ovvero un corso di istruzione secondaria di primo grado e un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino.
2-quinquies. Per i soggetti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater l'acquisto della cittadinanza italiana è dichiarato, nel caso di minori, all'ufficiale dello stato civile dal genitore o da chi esercita la potestà parentale secondo l'ordinamento del Paese di origine.
2-sexies. Dal raggiungimento della maggiore età i soggetti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza o, nel caso in cui non sia stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 2-quinquies, acquistarla con una dichiarazione in tale senso espressa all'ufficiale dello stato civile».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 4, commi da 2 a 2-sexies, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dal comma 1 del presente articolo, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tale senso all'ufficiale dello stato civile.".
Dov'è finito questo disegno di legge?
Evidentemente, al Movimento 5 Stelle sarebbe risultato scomodo parlare di immigrazione.
Seguendo link, troverete anche il formato PDF completo del testo del disegno di legge.
Oggi, il Movimento 5 Stelle non parla più di ius soli, ossia di dare la cittadinanza italiana a tutti i figli degli immigrati, anche clandestini.
Evidentemente, se avessero continuato a parlare di ius soli, Luigi Di Maio e tutti gli altri pentastellati avrebbero perso molti voti.
Così, hanno preferito parlare di un tema assai più allettante (specie per chi aspetta l'assistenzialismo) come quello del reddito di cittadinanza.
Ricordo che il Partito Democratico e la sinistra in genere hanno perso molti voti anche per via dello ius soli, che continuavano a volere proporre.
Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato (ancora una volta) di essere inaffidabile.
Esso cambia opinione a seconda di come tira il vento.
Speriamo che non lo ripropongano se mai dovessero arrivare al governo!
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