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giovedì 12 maggio 2016

Il ddl Cirinnà apre alla bigamia?

Cari amici ed amiche,

a quanto pare, il ddl Cirinnà non apre (di fatto) solo al matrimonio tra persone dello stesso sesso ma anche alla bigamia.


L'anticipazione arriva dal non certo anti-governativo Corriere della Sera, che in un articolo di Luigi Ferarrella mette a nudo tutte le fragilità della legge che porta il nome della senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà (nella foto). Il testo, scrive infatti il quotidiano di via Solferino, "premette che le disposizioni che contengono la parola 'coniuge' si applicano 'anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso', ma 'al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile'."
Devastanti gli effetti sulle applicazioni del codice penale. Non solo sulla bigamia, che rimarrebbe sanzionabile solamente per le coppie di sposati e per i "coniugi" di sesso diverso. Ma anche, per esempio, sulle aggravanti in caso di omicidio del coniuge, non applicabili alle coppie dello stesso sesso che si uniranno grazie alle nuove unioni civili. Un discorso analogo vale, ad esempio, per i casi di sequestro di persona: il blocco de beni dei coniugi si applicherà solo a mariti e mogli.
Allo stesso tempo, alcuni privilegi concessi a marito e moglie potrebbero non applicarsi alle persone "unite civilmente": la non punibilità per chi rende falsa testimonianza o compie favoreggiamento, per chi presta assistenza ai partecipi di associazioni a delinquere o con finalità di terrorismo. Così o giudici non dovranno astenersi se il partner unito con unione civile è pubblico ministero o persona offesa dal reato.
Vorrei ricordare che qui in Italia la bigamia è reato.
Essa è sanzionata dal Codice penale, Libro II, Titolo XI, Capo I, articolo 556.
L'articolo succitato recita:

"Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.".

Come la mettiamo?
Questo è un motivo in più per dire "no" a questa legge.
I sindaci dovrebbero fare obiezione di coscienza.
Cordiali saluti. 

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Il peggio della politica continua ad essere presente

Ringrazio un caro amico di questa foto.