Cari amici ed amiche,
ieri sono andato a vedere mia nipote all'ospedale.
E' una gran bella bambina.
Mi sa che mi dovrò allenare, visto che di solito con i bambini non ci so fare.
A volte, li metto in soggezione.
Sarà un po' per il mio carattere un po' burbero.
Durante la visita, mi è venuta in mente questa riflessione, partendo dall'articolo intitolato "L'Italia non è un Paese per famiglie".
Io confermo la mia tesi: l'Italia non è un Paese per famiglie e sposarsi e fare figli qui in Italia è un atto di coraggio.
Una persona che ha commentato il succitato articolo mi ha detto che un single ha una sola entrata, un solo stipendio, mentre una coppia può avere anche due entrare.
Questo può anche essere vero ma c'è una variabile: il fatto che si possa perdere il lavoro con una certa facilità ed il fatto che sia assai più difficile trovare una nuova occupazione.
Quindi, può succedere che uno dei due coniugi che formano la coppia perda il lavoro.
Questo crea molti problemi.
Oltre a ciò, un single può anche vivere in un monolocale o in un bilocale.
Una coppia, invece, ha bisogno di una casa più grande, specie se ha figli.
Questo comporta affitti più e tasse più alti, ovviamente per la coppia.
Pensiamo (ad esempio) alla spazzatura.
Due persone fanno più rifiuti di una sola.
Quindi, la TARI sarà più alta per la coppia.
Al supermercato, un single può fare la spesa solo per sé stesso.
Vale il detto che recita: "Ha mangiato lui, hanno mangiato tutti".
Una coppia, invece, deve fare la spesa per due.
Se poi la coppia ha dei figli le cose si complicano.
I costi aumentano.
Per esempio, curare i figli, educare e farli studiare ha un costo elevato.
Evidentemente, ci sono delle cose che non vanno.
Le famiglie non sono aiutate.
Pensiamo alla burocrazia eccessiva e alle troppe tasse.
Il fatto di dovere pagare tante tasse determina un ridotto potere d'acquisto.
Pensiamo alla questione dei congedi di paternità dal lavoro che, come riporta l'INPS, è nelle seguenti condizioni:
"L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n.92 istituisce un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
A CHI SPETTA
Possono accedere al beneficio:
i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari;
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.
Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
COSA SPETTA
1. Un giorno di congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Due giorni di congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
QUANTO SPETTA
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
CHI PAGA
l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata , fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
MODALITA’ DI FRUIZIONE
a) Nei casi di pagamento a conguaglio, ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
b) Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso i seguenti canali di trasmissione:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it Servizi on line);
Contact Center integrato – n. 803164;
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.".
E' chiaramente poco ed anche per le madri che lavorano ci sono problemi.
Termino con una mia considerazione.
Io non credo molto nell'idea dei "due cuori ed una capanna", l'idea secondo cui l'amore sistemi ogni cosa.
Con l'amore non si pagano certo le tasse e le bollette, né si porta il pane a tavola.
E' brutto da dire ma è così.
Del resto, se sempre meno gente si sposa ci sarà un perché?
Cordiali saluti.
Nessun commento:
Posta un commento