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Una voce libera per tutti. Sono Antonio Gabriele Fucilone e ho deciso di creare questo blog per essere fuori dal coro.

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Il mio libro, in collaborazione con Morris Sonnino

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mercoledì 3 maggio 2017

Sinistra ipocrita: denuncia chi fa il saluto romano e tace riguardo ai No Global violenti

Cari amici ed amiche,

questa sinistra è ipocrita.

Essa, infatti, vuole denunciare chi fa un saluto romano al cimitero per commemorare i morti della Repubblica Sociale Italiana mentre tace riguardo ai centri sociali che fanno danni, aggrediscono i poliziotti e spaccano vetrine.
Sia chiaro, non sono fascista. Però, vorrei ricordare che essere fascisti non è reato.
Se una persona ha in casa sua il busto raffigurante Benito Mussolini non commette reato.
Questo è il testo della legge Scelba, legge n°45 del 20 giugno 1952,  la legge che regolamenta il reato di apologia fascismo:



"Art. 1 – (Riorganizzazione del disciolto partito fascista).


Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Art. 2 – Sanzioni penali

Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due a venti milioni di lire .

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire .

Se l’associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate .

L’organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi .

Fermo il disposto dell’art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

Art. 3 – Scioglimento e confisca dei beni

Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo .

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della Costituzione.

Art. 4 – Apologia del fascismo

Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. .

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni .

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque anni.

Art. 5 – Manifestazioni fasciste

Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 lire .

Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.

Art. 5-bis

Per i reati previsti dall’art. 2 della presente legge è obbligatoria l’emissione del mandato di cattura.

Art. 6 – Aggravamento di pene

Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l’associazione, il movimento, il gruppo o la stampa .

Art. 7 – Competenza e procedimenti

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.

Art. 8 – (Provvedimenti cautelari in materia di stampa).

Anche prima dell’inizio dell’azione penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto preveduto dall’art. 4 della presente legge.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell’efficacia della registrazione, stabilita dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

Art. 9 – (Pubblicazioni sull’attività antidemocratica del fascismo).

La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l’insegnamento, l’attività antidemocratica del fascismo.

La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10 – (Norme di coordinamento e finali).

Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.

La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
.".

Ergo, se una persona decidesse di rifondare il Partito Fascista e facesse azioni con cui si mette in pericolo l'integrità dello Stato, quella persona sarebbe da denunciare per apologia di fascismo.
Invece, una persona che ha in casa il busto di Mussolini o che va al cimitero a pregare sulla tomba del suo nonno repubblichino o che fa il saluto romano non commette reato.
Anche la legge Scelba, applicata correttamente, dà torto alla sinistra. 
Infatti, la libertà del singolo va tutelata.
Vedete, lo Stato democratico si fonda sulle libertà individuali.
Una persona che ha certe idee ma che non fa nulla di male agli altri non deve essere perseguita dalla legge.
Questa sinistra è ipocrita perché attacca chi fa semplicemente un saluto romano (senza fare del male agli altri) mentre tace riguardo a coloro che sono ad essa vicini e che compiono atti di violenza.
Uno Stato civile sbatterebbe in carcere il No Global che aggredisce i poliziotti e compie atti di vandalismo e non una persona che ha in casa sua un busto di Mussolini, che va alla tomba di un repubblichino a pregare o che fa un saluto romano.
Questa nostra Italia è ancora un Paese civile?
Sia chiaro, non sto difendendo il fascismo (io non abolirei la legge Scelba) ma sto difendendo le libertà individuali delle persone. 
Cordiali saluti.


10 commenti:

  1. Il reato compiuto col saluto romano è l'art. 5 ossia 'manifestazioni usuali' del partito fascista. Per 'manifestazione' non si intende la manifestazione di piazza ossia la sfilata (per intenderci), ma l'esteriorizzazione di simboli, atti e gesti ricollegabili al fascismo (perciò 'manifestazioni usuali').
    Rientra tra i reati di opinione, ma non della mera opinione, dato che è pur sempre richiesta una attitudine di pericolosità della condotta. Ad esempio fare il saluto romano di per se è inidoneo e dunque penalmente irrilevante (pensi a un ragazzo che lo fa dinanzi a un bar o agli amici). Ma se lo si fa in pubblico, durante una cerimonia commemorativa, insieme ad altri 'camerati', ciò è pericoloso per l'assetto democratico e dunque reato perché diventa proselitismo e quindi si palesa il pericolo di ricostituzione del partito fascista.
    Ci sono molte Convenzioni internazionali che puniscono siffatti reati di opinione ed è pure normale: se nel giorno della shoa 1000 persone sfilassero col braccio teso alzato, mi sembra normale intervenire in punto di prevenzione.
    Ma il busto in casa, invece, non è reato, perché ognuno a casa sua fa quel che vuole: nessun valore tutelato viene posto in pericolo. Dunque se lo ha non si spaventi.
    Cordiali saluti

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  2. Io non ho busti di Mussolini.
    Però, conosco chi li ha.
    Fare il saluto romano in un cimitero fa del male a qualcuno?
    No!
    Non è un atto violento.
    Se si rifacesse il Partito Nazionale Fascista sarei d'accordo con lei.
    Però, accusare delle persone che vanno ad un cimitero a commemorare i loro morti non è da Paese democratico.
    Tra l'altro, ricordo che i No Global comunisti spaccano le vetrine.

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  3. Se si va in cimitero a commemorare i morti è penalmente irrilevante. Se si va in cimitero a commemorare i morti e al contempo si fa il saluto romano di gruppo, allora quella diventa una riunione che cementa il sentimento fascista e diventa quindi proselitismo, fatto pericoloso. Non c'entra che non ci sia violenza, infatti per un valore molto importante come la democrazia (che è il cd oggetto di tutela della normativa), il diritto penale non punisce la lesione di essa (che si avrebbe appunto con atti fascisti violenti), ma già il pericolo di lesione (vale a dire il mero pericolo di ricostituzione del partito). Ma in questi ambiti così avviene e così è giusto, infatti avviene lo stesso in materia di terrorismo islamico: è sufficiente diffondere video di attentati manifestando una condivisione ad essi per compiere reato, eppure non c'è nessun atto violento. Così come non è atto violento negare la shoa e al contempo fare proselitismo di quelle idee.
    I reati di opinione, ma non di mera opinione (come prima spiegato) sono una realtà. Nel caso, commemorare i morti è una cosa (lecita), ma se questa diventa occasione di riunirsi per 'commemorare' il fascismo, allora è un'altra cosa (illecita). E meno male direi. In ogni caso la pena è lieve e in quanto tale è giusta, appropriata e proporzionata.
    Quelli di sinistra spaccano le vetrine? E infatti è reato, quindi non vi è alcun legame tra le tematiche.
    Spero di essere stato chiaro.
    Cordiali saluti.
    Ps la Costituzione è antifascista e legittima una normativa repressiva già della sola diffusione di idee fasciste. Ciò avviene anche facendo in gruppo, in determinate circostanze commemorative, il saluto romano.

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  4. In ogni caso si può essere o meno d'accordo. La libertà di pensiero consiste proprio in questo.
    Io le ho risposto solo per chiarire che, sì, il reato esiste ed è previsto dall'art. 5 da lei riportato. È inoltre un impianto conforme a Costituzione (oltre che espressivo di Convenzioni internazionali in materia), come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale.
    In ogni caso, dopo aver sbirciato tra i suoi articoli, mi sembra di aver colto che lei è favorevole al reato di negazionismo della shoa. Dunque non capisco la sua posizione in punto di coerenza, soprattutto in riferimento ai reati di opinione: vi è d'accordo o contrario?

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  5. Negare la Shoah è una cosa e andare in un cimitero a commemorare dei morti (anche facendo un saluto romano) è un'altra.
    Il negazionismo della Shoah si traduce anche in atti violenti.
    Ricordo che l'antisemitismo è ancora presente.
    Pensiamo alle sinagoghe insozzate e agli ebrei minacciati.
    Andare in un cimitero e commemorare dei morti (anche con il saluto romano) non provoca male a nessuno.
    Della gente che per i fatti suoi e per commemorare i suoi morti fa un saluto romano non provoca del male ad altri.
    Non mischiamo l'acqua con l'olio.
    Io ho posto un'altra questione.
    Voi di sinistra (da quello che vedo nei suoi commenti si nota questa sua ideologia) vi scandalizzate tanto di qualche saluto romano ma non dite nulla delle violenze che compiono i vostri amici No Global che spaccano vetrine e bruciano automobili.
    Quindi, eviti di parlare di coerenza.
    Ennio Flaiano disse: "Esistono due tipi di fascisti: i fascisti e gli antifascisti".
    E poi, non siate ipocriti.
    A Predappio governano i suoi amici del Partito Democratico e mi risulta che i "pellegrinaggi" che i nostalgici di Mussolini fanno portino molti soldi alle attività turistiche locali.
    A voi non piacciono i fascisti ma vi piacciono i loro soldi?

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  6. Legga questo bell'articoletto de "Il Fatto Quotidiano": http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/04/predappio-cuore-a-sinistra-e-portafogli-a-destra-il-turismo-fascista-la-prima-industria/137887/

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  7. Quindi se quelle stesse persone recatesi al cimitero fascista per commemorare i morti avessero detto coralmente e in religioso raccoglimento 'i nostri fascisti non commissero mai crimini contro gli ebrei, sono solo menzogne', anziché salutare romanamente, sarebbero d'un tratto sarebbero diventati dei criminali e dei violenti? Ma lo dice lei stesso che se ne stavano tranquilli per i fatti loro a commemorare i loro morti: a chi avrebbero dato fastidio?
    Come vede, il distinguo darebbe luogo a irragionevolezze.
    I miei sono ragionagenti giuridici, non mi invischi nella politica.
    Se poi mi chiede cosa penso nel merito, sarò lieto di dirglielo e contribuire allo scambio di idee del blog.
    Cordiali saluti.





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  8. Delle persone saranno libere di commemorare i loro morti come cavolo pare a loro?
    Lo Stato democratico rispetta le libertà individuali.
    Quindi, non condanna uno che fa un saluto romano.
    Condanna chi mette in pericolo la sicurezza del Paese.
    Ripeto, non mischi l'acqua con l'olio.
    L'antisemitismo è una cosa e va condannato per i morti che ha creato.
    Una commemorazione di defunti è un'altra cosa.
    E' chiaro il concetto?
    Io non la invischio in nessun giochetto politico.
    E' lei che continua a fare discussioni inutili.
    Lei non dice nulla dei No Global violenti ma condanna quei quattro gatti che fanno il saluto romano in un cimitero.
    Io pongo questa questione.
    Quello che riporta lei non interessa a nessuno.

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  9. Ma certo che condanno i no global violenti: chi commette un reato va punito.
    Così come va punito chi commette il reato del saluto romano.
    Quanto alle sue distinzioni, ribadisco l'irragionevolezza, perché se è innocuo chi, durante la commemorazione dei propri morti, saluta romanamente, è innocuo pure chi, durante quella stessa commemorazione, nega che quei morti abbiano mai torto un capello a un ebreo. Se è una faccenda intima e innocua la prima, lo è di conseguenza anche la seconda. Soprattutto poi se si tiene conto che il fascismo è pure antisemita.

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  10. Questa è la mia ultima risposta: https://thecandelabraofitaly.blogspot.it/2017/05/saluti-romani-siamo-alla-follia.html.

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Il peggio della politica continua ad essere presente

Ringrazio un caro amico di questa foto.